Nuovo cambiamento di rotta nella tassazione dei premi sportivi, ma questa volta a favore delle Asd e dei giocatori. Torna infatti, ma soltanto fino al 31 dicembre 2026, l'esenzione sotto i 300 euro, in seguito all'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del Decreto Legge n°38 del 27 marzo 2026, che all'articolo 9 recita: "Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte".
Ne consegue che dal 28 marzo 2026, giorno effettivo di entrata in vigore del decreto, tutti i premi inferiori o uguali a 300 euro sono esenti dalla tassazione del 20 per cento. Restano valide anche le condizioni a cui è sottoposta questa esenzione, che qui riassumiamo:
- Il limite di 300 euro non costituisce una franchigia esente: al superamento della soglia l’intero importo del premio diventa soggetto a ritenuta d’acconto del 20 per cento.
- L’esenzione viene applicata previa autocertificazione dell’atleta beneficiario che attesti di non aver superato il limite dei 300 euro percepiti dalla medesima ASD o SSD nel periodo d’imposta. In assenza di tale dichiarazione, il soggetto erogante è tenuto ad applicare la ritenuta per intero.
- Il limite di 300 euro annui non è soggettivo, cioè non riguarda la totalità dei premi percepiti da uno stesso sportivo nel complesso, bensì l’importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Ciò significa che un atleta può percepire più premi, ciascuno sotto la soglia, da più società sportive diverse, beneficiando più volte dell’esenzione.
- Se l’importo del premio è inferiore alla soglia dei 300 euro (e viene resa l’autocertificazione), non si applica alcuna ritenuta, e il premio non va dichiarato dal percettore. Se invece è superiore alla soglia, la ritenuta del 20 per cento si applica sull’intero importo e costituisce tassazione definitiva. Anche in questo caso, quindi, il premio non va inserito nella dichiarazione dei redditi del percettore.
Importante: la nuova esenzione è contenuta in un decreto-legge, che dovrà essere necessariamente approvato dal Parlamento entro 60 giorni. Nel caso che il decreto NON venga approvato, o che in caso di approvazione l'articolo 9 venga modificato, restano comunque validi gli effetti giuridici del decreto attualmente in vigore. Vale a dire che, fino a eventuale decadenza o modifica del decreto, i premi sotto i 300 euro saranno comunque esentati. Se poi l'articolo 9 sopravviverà così com'è, l'esenzione, come già riferito, resterà valida fino al 31 dicembre 2026.
