I premi sportivi, quelli assegnati nei tornei ai giocatori più meritevoli, dovranno essere tutti tassati alla fonte del 20 per cento. E' saltata infatti la norma che consentiva di evitare questa tassa nel caso il premio non superasse i 300 euro. Tale eccezione era valida soltanto per l'anno 2024, e non è stata confermata nel Decreto Milleproproghe approvato pochi giorni fa.
Si torna quindi alla lettera del Dlgs. 36/2021, che a sua volta rimanda all'articolo 30 del Dpr 600/1973, che fissa nel 20 per cento la ritenuta alla fonte per i "premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe". Le ritenute alla fonte non si applicano soltanto se il valore complessivo dei premi attribuiti al medesimo soggetto nello stesso periodo d’imposta dal sostituto d’imposta non supera l’importo di 25,82 euro (equivalenti alle antiche 50.000 lire). Chi eroga il premio ha diritto di rivalsa: vale a dire che su un premio di 100 euro (per esempio) può darne all'atleta solo 80, destinando gli altri 20 al Fisco.
La stessa operazione va fatta per i premi "in natura": la ritenuta fiscale del 20 per cento andrà calcolata in base al valore assegnato al bene dato in premio all'atleta.
Per maggiore chiarezza alleghiamo il link dell'Agenzia delle Entrate che spiega la regola in vigore: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24versritredddiv/premi